Si rende noto che in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2017, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-Legge n. 133 del 12/09/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 11/11/2014”.
Il nuovo decreto detta le disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante le terre e rocce da scavo qualificate sia come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006, ovvero escluse dalla normativa dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs 152/2006, disciplina il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, detta le disposizioni circa la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006.
Particolare attenzione è da rivolgere agli artt. 20 e 21 che disciplinano la gestione delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, prodotte in cantieri di piccole dimensioni (quantità non superiore ai 6.000 mc). La qualifica come sottoprodotto deve essere attestata dal produttore mediante una Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al modello di cui all’allegato 6 del nuovo regolamento, da trasmettere, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, sia al Comune del luogo di produzione che all’ARPA territorialmente competente.
Il trasporto di tutte le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto deve avvenire mediante il documento conforme all’allegato 7 del D.P.R. 120/2017, secondo le indicazioni riportate all’art. 6.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, il nuovo regolamento indica le condizioni del deposito temporaneo dei rifiuti 17.05.04 e 17.05.03* presso il sito di produzione. In particolare i rifiuti di terre e rocce da scavo devono essere avviati a recupero o smaltimento o con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero quando il deposito raggiunge complessivamente i 4.000 mc di cui al massimo 800 come pericolosi, e in ogni caso non può avere una durata superiore ad un anno.
A partire dal 22 agosto, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, sono abrogati:
– D.M. n. 161 del 10/08/2012 (terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti rivenienti da opere sottoposte a VIA o AIA);
– Art. 41 comma 2 del D.L. 69/2013;
– Art. 41 bis del D.L. 69/2013 (terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti rivenienti da cantieri di piccole dimensioni e cantieri non sottoposti a VIA o AIA);
– Art. 184 bis, comma 2 bis, del D.Lgs 152/2006.